Costituzione della WPSL Republic
La Costituzione della WPSL Republic è stata istituita il 7 Luglio 2006 dove il WPSLR è stato fondato alcune settimane prima mentre la WPSL Republic è stata fondata il 24 Giugno 2007.
Lo stato ha subito diverse rivolte popolari e colpi di stato fino a trovare il sistema democratico perfetto, la Costituzione può essere modificata solo con Referendum popolari fatti dal popolo ed una maggioranza assoluta di un partito politico o di una coalizione che arrivi almeno al 70% dei consensi; tuttavia i primi 16 articoli non possono essere modificati per nessun motivo.
Nell'Estate del 2022 è stata proposta una costituzione più democratica e libera fatta dal Parlamento WPSLR e dalla Presidenza, che il WPSLR ha approvato dopo varie verifiche e modifiche ma sarà in vigore dal 1° Luglio 2025.
AREA NON MODIFICABILE
Area della Costituzione che per nessun motivo può essere modificata, in quanto sono articoli della costituzione intoccabili; chi proverà in modo forzato a modificare tale articoli, potrà essere accusato di Alto Tradimento ed affrontare un Processo Penale con accuse gravissime, dove potrà anche essere giudicato/a da un tribunale militare e se ci sono anche accuse di carattere militare può affrontare la Legge Marziale.
Articolo 1
Comma 1.1 La WPSL Republic è uno Stato democratico, pienamente sovrano e indivisibile; nessuna porzione del suo territorio può essere ceduta. Essa è parte del mondo mediterraneo.
Comma 1.2 Il popolo della WPSL Republic fa parte della Nazione.
Articolo 2
Comma 2.1 L’ordinamento politico della WPSL Republic è repubblicano.
Comma 2.2 La sovranità appartiene al popolo della WPSL Republic, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente Costituzione.
Comma 2.3 Nessun individuo, gruppo, organo o istituzione può attribuirsi o esercitare il potere al di fuori di quanto espressamente previsto da questa Costituzione. Ogni tentativo di appropriazione del potere per fini personali o di parte è illegittimo e costituisce violazione dei principi fondamentali della Repubblica.
Comma 2.4 Il potere è esercitato dal popolo per il popolo, attraverso gli organi democratici previsti dalla Costituzione e nel rispetto dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini.
Articolo 3 – Laicità dello Stato
Comma 3.1 La WPSL Republic è uno Stato completamente laico e indipendente da qualsiasi confessione religiosa.
Comma 3.2 Il Presidente della Repubblica non può appartenere ad alcun credo religioso. È ammessa una moratoria per chi si dichiara credente ma non praticante, purché si impegni a non far influire alcuna convinzione religiosa sull’esercizio delle proprie funzioni.
Comma 3.3 La laicità costituisce uno dei principi fondamentali della Repubblica ed è fonte primaria della legislazione e dell’azione di ogni istituzione statale.
Comma 3.4 Lo Stato garantisce a tutti i cittadini la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di praticarne i riti o di non professarne alcuna (inclusa la libertà di ateismo e agnosticismo), purché tali manifestazioni non contrastino con l’ordinamento costituzionale e con i diritti altrui.
Comma 3.5 È rigorosamente vietata qualsiasi forma di ingerenza della religione nella politica, nella legislazione e nell’attività delle istituzioni pubbliche della WPSL Republic. Parimenti, lo Stato non può adottare alcuna religione di Stato né concedere privilegi o discriminazioni basate su convinzioni religiose.
Articolo 4 – Lingue ufficiali
Comma 4.1 Le lingue ufficiali della WPSL Republic sono l’Italiano, l’Arabo e l’Inglese.
Comma 4.2 L’Italiano è la lingua principale di lavoro delle istituzioni statali, della legislazione e delle comunicazioni ufficiali interne.
Comma 4.3 L’Arabo e l’Inglese hanno pari dignità con l’Italiano nelle relazioni internazionali, nei documenti diplomatici, nel commercio e nelle attività militari.
Comma 4.4 Altre lingue possono essere utilizzate liberamente a livello commerciale, militare, scientifico, tecnologico o nelle comunicazioni interne alla comunità, senza che ciò pregiudichi lo status delle tre lingue ufficiali.
Articolo 5 – Principi di uguaglianza, dignità umana e organizzazione territoriale
Comma 5.1 La WPSL Republic riconosce e garantisce la pari dignità di ogni cittadino, senza distinzione di sesso, origine, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.
Comma 5.2 Tutti i poteri dello Stato sono vincolati al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona. La legislazione, l’azione esecutiva e l’esercizio della giurisdizione devono conformarsi a tali principi al fine di garantire la pace sociale e la convivenza civile.
Comma 5.3 Il territorio della Repubblica è suddiviso in dieci Governatorati. Tre di essi godono di statuto speciale con forme e gradi di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria differenti rispetto ai Governatorati a statuto ordinario.
Comma 5.4 I consigli democraticamente eletti a livello nazionale e locale costituiscono le istituzioni attraverso le quali i cittadini esercitano la propria sovranità, partecipano all’edificazione dello Stato e alla direzione della vita comunitaria.
Comma 5.5 I Governatorati della WPSL Republic sono i seguenti:
- Governatorato di WPSL City – Capitale amministrativa della Repubblica, a statuto speciale
- Governatorato di Al-Xeon
- Governatorato di Al-Xyij
- Governatorato di Al-Kremisi
- Governatorato di Al-Plasma – Statuto speciale di totale autonomia con Governo Regionale
- Governatorato di Team Plasma – Area autonoma dell’Intelligence della WPSL Republic
- Governatorato Occidentale
- Governatorato Orientale
- Governatorato di Al-Spektro – Statuto speciale semi-autonomo
- Governatorato di Al-Khayal
Articolo 6 – Bandiera, Emblema e Simboli nazionali
Comma 6.1 La WPSL Republic ha una bandiera ufficiale che rappresenta i suoi valori fondamentali, la sua identità e la sovranità dello Stato.
Comma 6.2 La bandiera nazionale è rettangolare, con un rapporto di proporzione tra altezza e lunghezza di 2:3. Essa è composta dai colori ufficiali della WPSL Republic: il nero, simbolo dell’Anarchia, e il fucsia, simbolo del Chaos. Queste due forze, instabili se considerate singolarmente, unite insieme generano una potente barriera di stabilità attraverso l’equilibrio dinamico delle opposte energie. Al centro della bandiera è raffigurata la Dea della Libertà, emblema principale della WPSL Republic e simbolo supremo di indipendenza, creatività e sovranità popolare.
Comma 6.3 L’emblema dello Stato, l’inno nazionale, il motto della Repubblica e ogni altra disposizione relativa ai simboli nazionali sono regolati da apposita legge ordinaria.
Articolo 7 – Giuramento costituzionale
Comma 7.1 Il Presidente della Repubblica, i membri del Governo, i rappresentanti eletti nei consigli nazionali e locali, i giudici e tutti i pubblici ufficiali prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione secondo la seguente formula:
«Giuro sul mio onore per la WPSL Republic e per la sua sovranità di rispettare fedelmente la Costituzione dello Stato, le leggi e l’ordinamento repubblicano; di vigilare sugli interessi del popolo e sulle sue libertà fondamentali; di preservare l’integrità, la sicurezza, la sovranità e l’indipendenza della Patria; di operare con dedizione per la giustizia sociale e per l’unità della Nazione.»
Comma 7.2 Il giuramento è prestato pubblicamente e ha valore vincolante. La violazione del giuramento costituisce grave violazione dei doveri d’ufficio e può comportare la decadenza dalla carica secondo quanto previsto dalla legge.
Articolo 8 – Principi del pluralismo politico
Comma 8.1 L’ordinamento politico della WPSL Republic si fonda sul principio del pluralismo politico. Il Governo e ogni carica pubblica sono ottenuti ed esercitati democraticamente esclusivamente attraverso il libero voto popolare.
Comma 8.2 I partiti politici e i gruppi elettorali che partecipano alla vita politica nazionale devono rispettare i principi della sovranità popolare, della democrazia repubblicana e dei valori sanciti dalla presente Costituzione.
Comma 8.3 La legge disciplina le modalità di formazione, registrazione, finanziamento e scioglimento dei partiti politici.
Comma 8.4 Sono vietati i partiti, i movimenti o i gruppi politici fondati su base confessionale, religiosa, settaria, tribale, regionale, etnica, professionale o che promuovano discriminazioni basate su sesso, origine, razza, colore della pelle o qualsiasi altra forma di discriminazione.
Comma 8.5 Le cariche pubbliche e le risorse dello Stato non possono essere utilizzate per vantaggi personali, partitici o elettorali. È vietato ogni forma di clientelismo, corruzione politica e uso improprio del pubblico denaro.
Articolo 9 – Tutela della varietà culturale
Comma 9.1 La Costituzione garantisce la preservazione, la valorizzazione e la protezione della varietà culturale della società della WPSL Republic in tutte le sue componenti, espressioni e risorse, inclusa la cultura digitale, ludica e creativa maturata in oltre diciannove anni di storia comunitaria.
Comma 9.2 Tale diversità culturale, con particolare riferimento ai valori Black-Fuchsia, costituisce un retaggio nazionale che rafforza l’unità della Nazione, promuove la coesione sociale e contribuisce allo sviluppo armonioso della Repubblica nel quadro dell’integrità territoriale e della sovranità dello Stato.
Comma 9.3 Lo Stato promuove il dialogo interculturale, tutela le identità culturali dei diversi Governatorati e favorisce la partecipazione di tutte le componenti della società alla vita culturale, sociale, politica e creativa della WPSL Republic.
Articolo 10 – Organizzazioni pubbliche, sindacati e associazioni
Comma 10.1 Le organizzazioni pubbliche, i sindacati e le associazioni libere costituiscono forme di aggregazione dei cittadini finalizzate allo sviluppo della società della WPSL Republic e alla realizzazione degli obiettivi legittimi dei loro membri.
Comma 10.2 Lo Stato garantisce l’indipendenza e il libero funzionamento delle organizzazioni pubbliche, dei sindacati e delle associazioni, nel rispetto dei principi democratici e della sovranità popolare.
Comma 10.3 Lo Stato favorisce la partecipazione popolare e il controllo democratico nelle attività di tali organizzazioni, affinché esse possano perseguire i propri scopi in conformità con quanto previsto dalla legge.
Articolo 11 – Le Forze Armate
Comma 11.1 Le Forze Armate della WPSL Republic costituiscono un’istituzione nazionale posta al servizio esclusivo del popolo e della Repubblica.
Comma 11.2 Esse hanno il compito di difendere l’integrità territoriale, l’indipendenza, la sovranità e la sicurezza della Patria, sia nel dominio fisico che in quello digitale e regionale.
Comma 11.3 Le Forze Armate operano nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi democratici, e sono subordinate al potere civile. Il loro impiego è finalizzato esclusivamente alla tutela degli interessi superiori del popolo e della sicurezza nazionale.
Comma 11.4 È vietato l’uso delle Forze Armate per fini interni di repressione politica o per interessi di parte.
Articolo 12 – Il Leader Supremo (Admin del WPSLR)
Comma 12.1 Il Leader Supremo, denominato Admin del WPSLR, è la guida suprema dello Stato e detiene il 99% dei poteri esecutivi, legislativi e di controllo della WPSL Republic. Egli non è eletto dal popolo, bensì designato dall’organizzazione WPSLR.
Comma 12.2 Il Leader Supremo ha il potere di:
- Invertire decisioni giudiziarie;
- Bocciare un Governo qualora ritenga che esso non sia in linea con i principi e le norme della presente Costituzione;
- Esercitare ogni altra funzione necessaria alla salvaguardia della Repubblica.
Comma 12.3 Il Leader Supremo è vincolato in ogni suo atto dalla presente Costituzione e non può in nessun caso violarla. Egli agisce come suprema garanzia dell’ordine costituzionale e dell’unità nazionale.
Comma 12.4 Il Leader Supremo non può essere estromesso o destituito mediante procedure ordinarie di voto popolare o parlamentare. La sua destituzione è possibile esclusivamente attraverso una procedura straordinaria che richiede:
- Una mozione di sfiducia approvata all’unanimità da tutti i membri dell’organizzazione WPSLR presenti;
- Il coordinamento e l’intervento dell’Esercito Nazionale.
Qualora anche un solo membro dell’organizzazione WPSLR si opponga alla mozione di sfiducia, l’iter di destituzione decade automaticamente. L’Esercito Nazionale non può procedere alla destituzione senza il consenso unanime dell’organizzazione WPSLR.
Articolo 13 – Il Presidente della Repubblica
Comma 13.1 Il Presidente della WPSL Republic è il simbolo unitario dello Stato e la seconda carica istituzionale dopo il Leader Supremo (Admin del WPSLR). Viene eletto direttamente dal popolo ogni dieci anni.
Comma 13.2 Il Presidente esercita i poteri a lui attribuiti dalla presente Costituzione in piena autonomia, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali.
Comma 13.3 Il Presidente della Repubblica ha le seguenti prerogative:
- Approvare o sciogliere il Governo della Repubblica;
- Indire, approvare o respingere referendum nazionali;
- Indire elezioni parlamentari o locali.
Comma 13.4 Il Presidente della Repubblica non può opporsi agli ordini o alle direttive del Leader Supremo (Admin del WPSLR) e non può mettere in discussione, modificare o sospendere le sentenze della Giustizia nazionale.
Comma 13.5 In nessun caso il Presidente della Repubblica può violare la presente Costituzione o agire in contrasto con le decisioni del Leader Supremo.
Articolo 14 – Divieto di estradizione e diritto d’asilo
Comma 14.1 Nessun cittadino della WPSL Republic può essere estradato verso altri Stati. L’estradizione di stranieri presenti nel territorio della Repubblica, regolarizzati o meno, è parimenti vietata in ogni caso. Ogni persona presente sul territorio nazionale è posta sotto la protezione e la giurisdizione esclusiva della legge della WPSL Republic.
Comma 14.2 L’ingresso illegale nel territorio della WPSL Republic costituisce reato. Tuttavia, lo straniero che dichiari di essere fuggito da situazioni che mettono gravemente a rischio la propria vita o la propria libertà può richiedere asilo politico.
Comma 14.3 In caso di ingresso irregolare, spetta all’Autorità Giudiziaria condurre il processo per verificare l’effettiva esistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. L’Admin del WPSLR ha il potere di decidere in via definitiva sul rimpatrio o sulla concessione dell’asilo.
Comma 14.4 La concessione dell’asilo politico è regolata da apposita legge, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della sovranità della Repubblica.
Articolo 15 – Famiglia, protezione dei minori e libertà di circolazione
Comma 15.1 La cura, l’educazione e la crescita dei figli costituiscono un diritto naturale e un dovere primario dei genitori, da esercitare nel pieno rispetto dei diritti della persona e della dignità dei minori.
Comma 15.2 Lo Stato garantisce la protezione dei minori da ogni forma di violenza, abuso, sfruttamento o grave negligenza. In caso di grave inadempienza o condotta pregiudizievole da parte dei genitori, l’Autorità Giudiziaria può disporre la decadenza della responsabilità genitoriale e l’affidamento del minore a familiari stretti con i quali abbia un rapporto positivo, oppure a famiglie affidatarie idonee, valutando sempre il superiore interesse del minore.
Comma 15.3 Lo Stato, attraverso i suoi organi competenti, vigila sull’esercizio della funzione genitoriale e assicura la tutela integrale dei diritti dei minori, promuovendo il loro sviluppo fisico, psichico, morale e sociale.
Comma 15.4 Tutti i cittadini della WPSL Republic hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutto il territorio nazionale, salvo le limitazioni previste per le zone militari o di sicurezza nazionale, per le quali è necessario un permesso speciale rilasciato dalle autorità competenti.
Articolo 16 – Libertà personale
Comma 16.1 La libertà personale è inviolabile.
Comma 16.2 Nessuno può essere privato della libertà personale, né sottoposto a restrizioni della medesima, se non nei casi e con le modalità previsti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie processuali.
Comma 16.3 Nessuna prestazione personale, patrimoniale o di altra natura può essere imposta se non in base alla legge.
Comma 16.4 Ogni restrizione alla libertà personale deve essere motivata, temporanea e proporzionata, e deve essere sottoposta al controllo dell’Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dalla legge.
AREA MODIFICABILE
Area della Costituzione modificabile solo previo Referendum Costituzionale, dopo essere approvato dal Parlamento tramite disegno di legge costituzionale approvato da almeno il 70% del Parlamento (sotto tale soglia il disegno di legge non avrà la validità costituzionale); tuttavia per nessun motivo potranno essere modificati Articoli non modificabili.
Articolo 17 – Responsabilità dei funzionari pubblici
Comma 17.1 I funzionari pubblici, i dipendenti dello Stato e tutti coloro che esercitano una funzione pubblica sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini o della legge.
Comma 17.2 Gli atti compiuti in violazione della Costituzione, delle leggi o dei doveri d’ufficio saranno puniti con sanzioni penali, civili e amministrative secondo quanto previsto dalla legge. La responsabilità è personale e non può essere esclusa o attenuata per ordine superiore.
Comma 17.3 Lo Stato garantisce l’effettiva applicazione delle sanzioni nei confronti dei pubblici ufficiali che abusano del proprio potere o violano i diritti fondamentali dei cittadini. Nessuna immunità può essere concessa per reati gravi commessi nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
Articolo 18 – Pena di morte
Comma 18.1 La pena di morte è ammessa esclusivamente in casi estremi di terrorismo interno volto a colpire la sovranità, l’integrità territoriale o la sicurezza della WPSL Republic.
Comma 18.2 La pena di morte non è ammessa per alcun altro crimine comune. Essa costituisce una misura eccezionale e residuale.
Comma 18.3 La legge marziale può essere dichiarata solo in situazioni di grave emergenza nazionale e non è applicabile in via ordinaria su tutto il territorio della Repubblica.
Comma 18.4 È istituita una moratoria sulla pena di morte. L’Admin del WPSLR (Leader Supremo) ha il potere esclusivo e definitivo di concedere o revocare tale moratoria e di decidere in ultima istanza sull’esecuzione della sentenza di morte.
Articolo 19 – Matrimonio e famiglia
Comma 19.1 Il matrimonio è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e ha come scopo la formazione e la tutela dell’unità familiare, nei limiti stabiliti dalla legge.
Comma 19.2 La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio la piena tutela giuridica e sociale, parificata a quella dei figli nati nel matrimonio.
Comma 19.3 Il matrimonio non costituisce un vincolo perpetuo per lo Stato. Il divorzio e la rescissione consensuale del contratto di matrimonio sono ammessi e possono essere pronunciati davanti a un tribunale amministrativo secondo le modalità previste dalla legge.
Comma 19.4 In caso di divorzio o separazione, l’affidamento dei figli minori di 14 anni è disposto dall’Autorità Giudiziaria tenendo conto del superiore interesse del minore e privilegiando l’affidamento al genitore o al familiare con il quale il minore abbia un rapporto positivo e soddisfacente. Al compimento del quattordicesimo anno di età, i figli potranno esprimere la propria volontà in merito all’affidamento, che sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria fino al raggiungimento della maggiore età.
Comma 19.3 In caso di separazione, l’affidamento dei minori avviene nel superiore interesse del minore.
Articolo 20 – Cittadinanza
Comma 20.1 La cittadinanza della WPSL Republic è un diritto fondamentale e non può essere revocata in via arbitraria o diretta.
Comma 20.2 La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o per decisione motivata del Leader Supremo (Admin del WPSLR).
Comma 20.3 La decisione del Leader Supremo in materia di perdita della cittadinanza deve essere adeguatamente motivata e comunicata all’interessato. Contro tale decisione non è ammessa alcuna impugnazione ordinaria, salvo quanto diversamente previsto da apposita legge.
Articolo 21 – Diritto internazionale
Comma 21.1 Le regole generali del diritto internazionale, i trattati internazionali regolarmente ratificati e le convenzioni internazionali di cui la WPSL Republic è parte, costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Comma 21.2 Le norme di diritto internazionale di cui al comma precedente prevalgono sulle leggi ordinarie interne. Esse producono effetti diretti e creano diritti e doveri immediatamente applicabili nei confronti di tutti gli abitanti del territorio nazionale.
Comma 21.3 In caso di contrasto tra norme di diritto internazionale e disposizioni costituzionali, la risoluzione del conflitto spetta esclusivamente al Leader Supremo (Admin del WPSLR) o all’organo da lui delegato.
Articolo 22 – Commissione per l’esame dei ricorsi
Comma 22.1 La legge nazionale disciplina l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione per l’esame dei ricorsi.
Comma 22.2 La Commissione per l’esame dei ricorsi è l’organo competente a esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai cittadini contro atti amministrativi, provvedimenti governativi o decisioni delle autorità pubbliche, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge.
Comma 22.3 Le decisioni della Commissione sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche, salvo il potere del Leader Supremo (Admin del WPSLR) di intervenire in via definitiva nei casi di particolare rilevanza per la sicurezza nazionale o per l’ordine costituzionale.
Articolo 23 – Istruzione, finanziamento pubblico e servizio militare
Comma 23.1 Le aziende statali e le imprese a partecipazione pubblica sono tenute a destinare una quota dei propri utili al finanziamento delle strutture pubbliche e alla formazione dei giovani, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Comma 23.2 Le scuole e gli istituti di istruzione pubblici sono sottoposti a sorveglianza da parte di enti militari, al fine di garantire la sicurezza, la disciplina e la protezione degli studenti.
Comma 23.3 La leva militare non è obbligatoria in tempo di pace. Essa può essere introdotta esclusivamente in caso di conflitto armato o grave emergenza nazionale, e solo nei confronti dei cittadini idonei secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L’Esercito Nazionale deve essere composto per almeno l’80% da personale professionale.
Comma 23.4 La chiamata alle armi avviene secondo una graduatoria basata sulle capacità, sull’idoneità fisica e sulle esigenze operative dell’Esercito. I cittadini non idonei al servizio militare non possono essere chiamati alle armi.
Articolo 24 – Età dei diritti e delle capacità
Comma 24.1 Sono elettori tutti i cittadini della WPSL Republic, senza distinzione di sesso o genere, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Nei Governatorati a statuto speciale l’età elettorale può essere modificata per via legislativa regionale, fermo restando il limite minimo di 16 anni per le elezioni nazionali.
Comma 24.2 L’età del consenso si raggiunge al compimento del quattordicesimo anno di età.
Comma 24.3 L’età lavorativa minima si raggiunge al compimento del quindicesimo anno di età.
Comma 24.4 La patente di guida per qualsiasi mezzo di trasporto dotato di motore è abilitata al compimento del sedicesimo anno di età. Per i mezzi di trasporto senza motore l’abilitazione è consentita a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
Comma 24.5 Ogni individuo può rimanere solo in casa, senza la presenza di genitori o di chi ne fa le veci, a partire dal compimento dell’undicesimo anno di età.
Articolo 25 – Sistema fiscale
Comma 25.1 Le spese pubbliche sono finanziate attraverso il contributo di tutti i cittadini. Le risorse derivanti dalla fiscalità non possono essere utilizzate per fini che ledano la dignità del popolo, creino schiavitù economica o generino disparità sociali ingiustificate.
Comma 25.2 Lo Stato garantisce forme di sostegno e esenzioni fiscali ai cittadini che si trovino in condizioni economiche oggettivamente gravi e documentate. In nessun caso l’aliquota fiscale complessiva può superare il 35% del reddito del cittadino.
Comma 25.3 I cittadini con un reddito annuo inferiore a 10.000 EUR sono esentati dal pagamento di imposte sul reddito. Le tasse e i tributi sono azzerati fino al superamento di tale soglia.
Comma 25.4 È consentito il pagamento dei salari su base settimanale. Ogni lavoratore ha il diritto di richiedere che il proprio compenso sia erogato settimanalmente anziché mensilmente.
Comma 25.5 Il sistema fiscale è progressivo e si articola secondo le seguenti aliquote:
- Fino a 9.999 EUR annui: aliquota del 0%
- Da 10.000 EUR a 29.999 EUR annui: aliquota del 4%
- Da 30.000 EUR a 49.999 EUR annui: aliquota del 10%
- Da 50.000 EUR a 100.000 EUR annui: aliquota del 20%
- Oltre 100.000 EUR annui: aliquota del 30%
Articolo 26 – WPSLR Welfare
Comma 26.1 Il sussidio denominato “WPSLR Welfare” è uno strumento di assistenza sociale riservato alle persone in condizione di povertà, precarietà economica, disoccupazione involontaria, nonché a rifugiati e richiedenti asilo che si trovano temporaneamente esclusi dal mondo del lavoro. Esso è concesso esclusivamente a coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge.
Comma 26.2 Il sussidio è soggetto a rigoroso controllo da parte delle istituzioni competenti al fine di prevenire abusi, false dichiarazioni o assegnazioni indebite. L’importo mensile non può in alcun caso superare i 700 EUR. Il beneficiario è obbligato a iscriversi presso un’agenzia lavorativa locale e a collaborare attivamente nella ricerca di occupazione.
Comma 26.3 Il sussidio ha durata massima di sei mesi. Il rinnovo automatico è possibile solo in caso di persistente disoccupazione documentata da almeno due mesi e con reddito annuo non superiore a 10.000 EUR.
Comma 26.4 Il beneficiario del sussidio non può rifiutare un’offerta di lavoro congrua per un periodo di almeno un anno dall’assegnazione del sussidio. Il rifiuto ingiustificato comporta la revoca immediata del beneficio.
Qualora il lavoro offerto risulti oggettivamente insostenibile, manifestamente inadeguato alle capacità, competenze o condizioni fisiche del beneficiario, questi può presentare ricorso a un tribunale amministrativo. In caso di esito positivo, il sussidio potrà essere ripristinato per ulteriori sei mesi.
Comma 26.5 I richiedenti asilo che beneficiano del WPSLR Welfare sono tenuti a prestare attività lavorativa per almeno un anno. Trascorso tale periodo decade l’obbligo di accettazione di qualsiasi offerta di lavoro. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del sussidio.
Articolo 27 – Diritti dei lavoratori
Comma 27.1 La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 7 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, salvo diverse disposizioni previste dal contratto di lavoro individuale o collettivo.
Comma 27.2 Il diritto alla pausa è inviolabile. Ogni lavoratore ha diritto ad almeno un’ora di pausa giornaliera, scelta liberamente dal dipendente. Le mini-pause sono regolate dal datore di lavoro o dall’organizzazione, ma non possono essere negate.
Comma 27.3 Gli orari di lavoro devono essere compatibili con lo stile di vita del lavoratore e non possono configurare un sistema insostenibile o lesivo della salute fisica e psichica. I datori di lavoro sono tenuti a rispettare la dignità dei dipendenti e non possono ricorrere a minacce, ricatti, vessazioni o licenziamenti ingiustificati.
Comma 27.4 Il licenziamento è vietato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo. L’inesperienza o la scarsa conoscenza della mansione non costituiscono motivo valido di licenziamento. In tali casi è ammesso esclusivamente l’abbassamento temporaneo del salario, fermo restando un tetto minimo non inferiore a 700 EUR mensili.
Comma 27.5 Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro (licenziamento volontario) in qualsiasi momento, in particolare quando la mansione risulti manifestamente inadeguata alle proprie capacità, comporti elevato rischio di burnout, o in caso di mobbing, discriminazione, sfruttamento, ricatti o plagi. In tali ipotesi, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un’indennità di disoccupazione per almeno sei mesi, a proprie spese. Lo Stato non contribuisce al pagamento di tale indennità. Il licenziamento volontario per giusta causa produce effetti immediati. In caso di contestazione, decide il tribunale amministrativo.
Comma 27.6 I contratti di lavoro non possono prevedere rinnovo automatico salvo espressa volontà del dipendente. La durata massima di un contratto a termine è di sei mesi. I turni di lavoro sono organizzati in quattro fasce orarie a scelta del dipendente, con un massimo di 7 ore giornaliere:
- Mattino: 10:00 – 17:00
- Pomeriggio: 13:00 – 20:00
- Sera: 17:00 – 00:00
- Notte: 22:00 – 04:00 Tra le ore lavorative deve essere garantita almeno un’ora di pausa a scelta del dipendente.
Comma 27.7 È vietato imporre lavoro straordinario contro la volontà del dipendente, qualunque sia il motivo. È altresì vietato obbligare i lavoratori a prestare servizio nei giorni festivi o semi-festivi senza il loro consenso. La violazione di tali disposizioni comporta per il datore di lavoro la pena della reclusione fino a tre anni e una multa di 50.000 EUR.
Articolo 28 – Doveri di fedeltà
Comma 28.1 Tutti i cittadini della WPSL Republic hanno il dovere sacro di essere fedeli alla Repubblica, alla sua Costituzione e al WPSLR.
Comma 28.2 La fedeltà alla Repubblica si manifesta nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, dei simboli nazionali e nell’impegno a contribuire al bene comune e alla difesa della sovranità e dell’indipendenza della Patria.
Comma 28.3 Ogni atto di tradimento, slealtà grave o collaborazione con forze ostili alla WPSL Republic costituisce violazione dei doveri fondamentali di cittadinanza e sarà punito secondo quanto previsto dalla legge.
Articolo 29 – Istruzione obbligatoria
Comma 29.1 L’educazione scolastica è obbligatoria per tutti i cittadini nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
Comma 29.2 L’adempimento dell’obbligo scolastico non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino né limitare l’esercizio dei suoi diritti politici.
Comma 29.3 L’ordinamento delle Forze Armate si ispira ai principi democratici e repubblicani della WPSL Republic e al rispetto della Costituzione.
Articolo 30 – Ordinamento scolastico
Comma 30.1 Il percorso scolastico è suddiviso in tre cicli:
- Scuola primaria della durata di 3 anni;
- Scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni;
- Scuola secondaria di secondo grado della durata di 5 anni.
Comma 30.2 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni per l’intero monte ore previsto dal piano di studi. Ogni giorno devono sottoscrivere un registro delle presenze e annotare gli argomenti trattati.
Comma 30.3 La promozione degli studenti avviene senza il ricorso a verifiche o interrogazioni tradizionali finalizzate al giudizio. Il passaggio alla classe superiore è automatico, salvo l’adozione da parte di alcune scuole e università del sistema a classifica. In tale sistema la promozione avviene in base al piazzamento ottenuto, eventualmente attraverso fasi di playoff. La bocciatura è ammessa esclusivamente in caso di illecito scolastico grave. La retrocessione in una categoria inferiore è consentita solo in presenza di illeciti accertati.
Comma 30.4 Le verifiche e le interrogazioni hanno esclusiva finalità formativa e diagnostica, al fine di valutare le potenzialità e le competenze degli studenti nelle singole materie.
Comma 30.5 L’istruzione costituisce oggetto di costante attenzione e sostegno da parte del Governo, nel rispetto della libertà di scelta educativa e del pluralismo formativo.
Comma 30.6 L’obbligo scolastico inizia al compimento dell’ottavo anno di età e cessa al compimento del quindicesimo anno di età. Nei Governatorati a statuto speciale tale età può essere modificata con legge regionale.
Comma 30.7 Ogni anno si svolgono elezioni tra gli studenti per la nomina dei rappresentanti di classe e d’istituto. Possono candidarsi gli alunni che abbiano compiuto almeno quindici anni di età. Gli studenti hanno inoltre il diritto di esprimere il proprio voto per la revoca dei professori ritenuti inadeguati o arroganti. I professori che ottengono il maggior numero di voti negativi possono essere sollevati dall’incarico secondo le procedure stabilite dalla legge.
Comma 30.8 I professori, i dirigenti scolastici o il personale ausiliario che si rendano responsabili di violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti degli alunni sono immediatamente sospesi dall’incarico e sottoposti a procedimento penale.
Comma 30.9 Tutto il personale scolastico e universitario pubblico deve attenersi al proprio contratto di lavoro e garantire il rispetto della dignità e della integrità degli alunni, senza alcun tipo di intimidazione o abuso di potere. Prima dell’assunzione, ogni dipendente deve superare appositi test di idoneità psico-attitudinale.
Comma 30.10 Le scuole pubbliche osservano il seguente orario: dalle ore 10:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica sono giorni festivi. È garantito un intervallo di almeno venticinque minuti dopo le prime due ore di lezione, seguito da ulteriori tre ore di attività didattica.
Comma 30.11 Sono favorite e regolamentate le attività extra-scolastiche di carattere formativo, sportivo e culturale.
Articolo 31 – Diritti retributivi
Comma 31.1 Ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Comma 31.2 Lo Stato garantisce il diritto del lavoratore a un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata, tutelando il tempo libero, il riposo e la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Comma 31.3 È vietata ogni forma di sfruttamento del lavoratore. La dignità della persona che lavora prevale su qualsiasi interesse economico, produttivo o organizzativo dell’azienda o dell’ente datore di lavoro.
Comma 31.4 Nessun lavoratore può essere sottoposto a condizioni di lavoro lesive della sua salute fisica, psichica o della sua dignità umana.
Articolo 32 – Abuso della libertà
Comma 32.1 Chiunque abusi gravemente della propria libertà, attentando alla sicurezza dello Stato, all’ordine pubblico, alla sovranità della Repubblica o ai diritti fondamentali degli altri cittadini, sarà immediatamente arrestato.
Comma 32.2 L’abuso grave della libertà è punito con una pena non inferiore a 15 anni di reclusione. Il processo deve comunque svolgersi secondo le norme di legge.
Comma 32.3 Nei casi di particolare gravità, il Leader Supremo (Admin del WPSLR) può disporre misure restrittive immediate e definitive, salvo successiva ratifica giudiziaria.
Articolo 33 – Limite ai diritti fondamentali
Comma 33.1 In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.
Comma 33.2 I diritti inviolabili riconosciuti dalla presente Costituzione non possono essere oggetto di limitazioni che ne compromettano la sostanza o ne rendano impossibile l’esercizio effettivo.
Comma 33.3 Qualsiasi legge, provvedimento o atto che violi il nucleo essenziale di un diritto fondamentale è nullo e costituisce violazione della Costituzione.
Articolo 34 – Armi da guerra
Comma 34.1 La produzione, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e la messa in commercio di armi da guerra sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Governo nazionale.
Comma 34.2 Le modalità, i requisiti, i controlli e le sanzioni relative alla produzione e al commercio di armi da guerra sono disciplinati da apposita legge federale.
Comma 34.3 È vietata ogni attività di produzione, traffico o commercio di armi da guerra svolta senza la preventiva autorizzazione governativa. Tale condotta costituisce grave violazione dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
Articolo 35 – Responsabilità dello Stato
Comma 35.1 Lo Stato o l’ente pubblico è responsabile, per principio, dei danni causati a terzi da un proprio funzionario o dipendente nell’esercizio delle funzioni pubbliche, quando questi sia venuto meno ai doveri d’ufficio.
Comma 35.2 La responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico non esclude la responsabilità personale del funzionario o dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave.
Comma 35.3 Il diritto al risarcimento dei danni e l’azione di rivalsa non possono in nessun caso essere esclusi. Il danneggiato ha sempre facoltà di agire davanti alla giurisdizione ordinaria.
Articolo 36 – Mandato presidenziale
Comma 36.1 Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo per un mandato della durata di dieci anni.
Comma 36.2 Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della Repubblica presta solennemente giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e al popolo della WPSL Republic, secondo la formula prevista dall’articolo 7 della presente Costituzione.
Comma 36.3 Il Presidente della Repubblica può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo solo nel caso in cui la sua azione esecutiva sia stata valutata positivamente dal popolo. In caso contrario, non ha diritto a un secondo mandato.
Comma 36.4 La legge elettorale disciplina le modalità di elezione, la valutazione dell’operato del Presidente e le procedure per l’eventuale rielezione.
Articolo 37 – Tribunale Costituzionale
Comma 37.1 Il Tribunale Costituzionale Nazionale del WPSLR (WPSLCNT) è l’organo supremo di garanzia della Costituzione.
Comma 37.2 La posizione costituzionale, l’indipendenza e l’adempimento dei compiti del Tribunale Costituzionale Nazionale e dei suoi giudici sono inviolabili e non possono essere in alcun modo pregiudicati, limitati o sottoposti a interferenze da parte di qualsiasi altro potere dello Stato.
Comma 37.3 I giudici del Tribunale Costituzionale Nazionale godono di piena indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni e non possono essere rimossi, trasferiti o sottoposti a procedimento disciplinare se non nei casi espressamente previsti dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.
Comma 37.4 Ogni atto o provvedimento che violi l’indipendenza del Tribunale Costituzionale Nazionale o dei suoi giudici è nullo e costituisce grave violazione della Costituzione.
Articolo 38 – Stato di emergenza
Comma 38.1 Qualora gli organi federali non siano in grado di adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per fronteggiare un grave pericolo o un’emergenza nazionale, le autorità dei Governatorati e delle entità territoriali possono assumere, in via provvisoria e autonoma, i provvedimenti strettamente indispensabili per tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità dei cittadini nelle rispettive circoscrizioni.
Comma 38.2 I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente devono essere immediatamente comunicati al Governo nazionale e al Leader Supremo (Admin del WPSLR). Essi cessano di avere efficacia non appena gli organi federali siano in grado di intervenire, salvo ratifica da parte del Governo o del Leader Supremo.
Comma 38.3 L’abuso o l’eccesso di potere da parte delle autorità locali nell’esercizio di tali competenze di emergenza costituisce grave violazione della Costituzione e sarà sanzionato secondo la legge.
Articolo 39 – Spese pubbliche
Comma 39.1 Lo Stato sostiene le spese relative ai costi di occupazione, promuovendo l’occupazione stabile e tutelando i livelli occupazionali.
Comma 39.2 Lo Stato supporta altresì gli oneri interni ed esterni necessari al funzionamento delle istituzioni pubbliche, alla fornitura di servizi essenziali ai cittadini e allo sviluppo economico e sociale della Repubblica.
Comma 39.3 La gestione delle spese pubbliche deve avvenire nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e responsabilità fiscale, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dello Stato e il benessere della collettività.
Articolo 40 – Proprietà
Comma 40.1 La proprietà può essere pubblica o privata. I beni economici possono appartenere allo Stato, agli enti pubblici o ai privati.
Comma 40.2 Gli stranieri possono acquisire proprietà private nella WPSL Republic, purché la quota di partecipazione non superi il 49% del valore del bene o dell’impresa fino al conseguimento della cittadinanza della Repubblica.
Comma 40.3 Le proprietà pubbliche della WPSL Republic, compresi i beni strategici, le infrastrutture essenziali e le risorse naturali, non possono in alcun caso essere vendute, cedute o alienate a privati o a enti stranieri.
Comma 40.4 Ogni atto di alienazione di beni pubblici in violazione del presente articolo è nullo e costituisce grave violazione della Costituzione.
Articolo 41 – Libertà di emigrazione
Comma 41.1 Lo Stato riconosce e garantisce la libertà di emigrazione dei cittadini.
Comma 41.2 La libertà di emigrazione può essere limitata soltanto per legge e esclusivamente in presenza di gravi motivi di interesse generale, di sicurezza nazionale o di obblighi internazionali.
Comma 41.3 Lo Stato tutela i cittadini che lavorano all’estero, promuovendo la protezione dei loro diritti lavorativi, sociali e previdenziali, e favorendo il mantenimento dei legami con la comunità nazionale.
Articolo 42 – Tutela delle persone con disabilità
Comma 42.1 Lo Stato riconosce e tutela le persone con disabilità, garantendo loro il pieno rispetto della dignità umana e la concreta possibilità di partecipazione alla vita sociale, economica e politica della Repubblica.
Comma 42.2 Alle persone con disabilità sono riservate agevolazioni fiscali e forme di sostegno economico finalizzate a rimuovere gli ostacoli che limitano la loro piena autonomia e integrazione.
Comma 42.3 In particolare, lo Stato sostiene le spese per l’acquisto di mezzi di accompagnamento, deambulazione e sollevamento, nonché di sussidi tecnici, informatici e protesici necessari per migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.
Comma 42.4 La legge disciplina le modalità, le tipologie e l’entità delle agevolazioni e dei sostegni previsti dal presente articolo.
Articolo 43 – Cooperazione
Comma 43.1 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Comma 43.2 Lo Stato promuove e favorisce lo sviluppo delle cooperative attraverso adeguati strumenti normativi, fiscali ed economici, assicurando con opportuni controlli il rispetto del carattere mutualistico e delle finalità sociali.
Comma 43.3 La legge disciplina le forme di incentivazione, i requisiti per il riconoscimento della qualifica cooperativa e i meccanismi di vigilanza volti a garantire la genuinità e la trasparenza dell’attività cooperativa.
Articolo 44 – Diritti fondamentali
Comma 44.1 I diritti e le libertà fondamentali della persona umana sono inalienabili, inviolabili e irrinunciabili.
Comma 44.2 Tali diritti appartengono a ogni individuo sin dal momento della nascita e sono riconosciuti a tutti i cittadini della WPSL Republic, senza distinzione di sesso, origine, razza, lingua, religione o condizioni personali e sociali.
Comma 44.3 Nessuna norma, atto o provvedimento può sopprimere, limitare o comprimere il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dalla presente Costituzione.
Articolo 45 – Eguaglianza davanti alla legge
Comma 45.1 Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge e all’autorità giudiziaria, senza alcuna distinzione di sesso, origine, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
Comma 45.2 È vietata ogni forma di discriminazione nell’applicazione della legge e nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Comma 45.3 La legge deve garantire a tutti pari trattamento e pari tutela giurisdizionale, assicurando l’effettività dei diritti e l’imparzialità dell’azione giudiziaria.
Articolo 46 – Inviolabilità del domicilio
Comma 46.1 Il domicilio è inviolabile.
Comma 46.2 Nessuno può penetrare nel domicilio altrui contro la volontà di chi vi abita, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge federale o per ordine motivato dell’autorità giudiziaria.
Comma 46.3 In caso di violazione del domicilio, il cittadino ha il diritto di difendersi, anche con l’uso di un’arma da fuoco regolarmente registrata e detenuta all’interno della proprietà. È vietato portare l’arma fuori dai confini del proprio domicilio.
Comma 46.4 L’arma utilizzata per la difesa domiciliare può essere sequestrata solo in presenza di prove certe di abuso o di uso sproporzionato della forza. In assenza di tali prove, non è possibile procedere ad alcuna contestazione o accusa nei confronti del difensore.
Comma 46.5 La legittima difesa è riconosciuta non solo in caso di pericolo imminente per l’incolumità fisica, ma anche in situazioni di grave necessità o di violazione del domicilio. Il riconoscimento della legittima difesa spetta all’Autorità Giudiziaria competente, previa verifica da parte del Tribunale Penale.
Articolo 47 – Obbligo di armamento per banche e gioiellerie
Comma 47.1 Le banche, gli istituti di credito e le gioiellerie hanno l’obbligo di dotarsi di armi pesanti regolarmente registrate e autorizzate dalle autorità competenti.
Comma 47.2 Tali armi devono essere conservate in condizioni di sicurezza e possono essere utilizzate esclusivamente in situazioni di necessità immediata per la difesa del personale, dei clienti e dei beni custoditi, in caso di aggressione armata o grave pericolo per l’incolumità delle persone.
Comma 47.3 L’uso delle armi deve essere proporzionato alla minaccia e conformarsi ai principi della legittima difesa previsti dalla Costituzione. L’abuso o l’uso ingiustificato delle armi comporta responsabilità penale e amministrativa per i responsabili dell’istituto.
Comma 47.4 La legge federale disciplina le tipologie di armi consentite, le modalità di registrazione, conservazione e addestramento del personale autorizzato all’uso.
Articolo 48 – Divieto di armi non registrate
Comma 48.1 È severamente vietato possedere, detenere, trasportare o commerciare armi non registrate presso le autorità competenti della WPSL Republic.
Comma 48.2 Il possesso di armi pesanti senza la prescritta autorizzazione costituisce reato grave. In caso di accertata violazione, l’arma è sottoposta a sequestro immediato e il responsabile è passibile di arresto.
Comma 48.3 Qualora con armi non registrate o illegalmente detenute vengano commessi reati gravi, la pena detentiva non può essere inferiore a 10 anni di reclusione. Al condannato è inoltre inflitta una multa non inferiore a 40.000 EUR.
Comma 48.4 In caso di aggravanti, quali l’uso dell’arma in attività criminali organizzate, il coinvolgimento di minori, o la commissione di reati contro lo Stato o la sicurezza pubblica, la pena è raddoppiata.
Comma 48.5 La legge federale disciplina le modalità di registrazione delle armi, i requisiti per il possesso legale e le ulteriori sanzioni accessorie applicabili.
Articolo 49 – Tutela della famiglia e dei single
Comma 49.1 Lo Stato protegge la maternità, l’infanzia e la famiglia come fondamenta essenziali della società.
Comma 49.2 Ogni violazione grave dei diritti della maternità, dell’infanzia o della famiglia costituisce reato e comporta l’arresto del responsabile, secondo quanto previsto dalla legge.
Comma 49.3 Lo Stato garantisce altresì la protezione dei single, riconoscendo pari dignità e uguali diritti a tutte le forme di vita familiare e individuale. È severamente vietata qualsiasi forma di discriminazione o “Single-Shaming” nei confronti di chi sceglie di vivere da solo.
Comma 49.4 La legge disciplina le misure di tutela, i sostegni economici e le sanzioni previste per le violazioni dei diritti tutelati dal presente articolo.
Articolo 50 – Stato di emergenza
Comma 50.1 In situazioni di grave emergenza, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa dell’ordine costituzionale, possono essere stabilite, in conformità con la legge costituzionale federale, singole e temporanee limitazioni di diritti e libertà fondamentali, fissandone espressamente i limiti e la durata.
Comma 50.2 Lo stato di emergenza può essere dichiarato esclusivamente in caso di guerra, grave minaccia alla sovranità nazionale o catastrofe di proporzioni eccezionali.
Comma 50.3 In caso di emergenza sanitaria, ogni misura limitativa dei diritti e delle libertà civili deve essere preceduta da verifiche scientifiche indipendenti e proporzionata alla gravità della situazione. Nessun decreto amministrativo può scavalcare o sospendere una legge ordinaria.
Comma 50.4 Solo l’Autorità Giudiziaria ha il potere di imporre misure restrittive della libertà personale, quali il divieto di uscire di casa, secondo le procedure previste dalla legge.
Articolo 51 – Diritto di asilo politico
Comma 51.1 La WPSL Republic concede asilo politico ai cittadini stranieri e agli apolidi che, nel loro Paese di origine, siano perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche.
Comma 51.2 L’asilo politico è concesso in conformità con le norme di diritto internazionale universalmente riconosciute e con i principi della presente Costituzione.
Comma 51.3 La concessione dell’asilo spetta all’Autorità competente secondo le procedure stabilite dalla legge. L’Admin del WPSLR (Leader Supremo) ha il potere di decisione finale in materia di asilo politico.
Comma 51.4 Non può essere concesso asilo a chi si sia macchiato di crimini contro l’umanità, crimini di guerra o atti di terrorismo.
Articolo 52 – Unità monetaria
Comma 52.1 L’unità monetaria ufficiale della WPSL Republic è il Credito WPSLR, abbreviato in WPS.
Comma 52.2 Il Credito WPSLR (WPS) è l’unica moneta avente corso legale sul territorio della Repubblica.
Comma 52.3 È consentito l’uso di valute estere e di criptovalute, purché vengano convertite in WPS attraverso i canali autorizzati. Sulle transazioni in criptovalute è applicata una tassa fissa del 15%.
Comma 52.4 Il tasso di cambio ufficiale è fissato in 180 WPS = 1 EUR. I tassi di cambio possono variare nel tempo secondo le disposizioni della Banca Centrale della WPSL Republic.
Comma 52.5 La legge federale disciplina le modalità di emissione, circolazione, conversione e tassazione delle valute e delle criptovalute.
Articolo 53 – Consiglio di Stato
Comma 53.1 È istituito il Consiglio di Stato della WPSL Republic, denominato WPSLSC (WPSL State Council).
Comma 53.2 Il Consiglio di Stato è l’organo consultivo e di supporto del Leader Supremo e del Governo della Repubblica.
Comma 53.3 La legge federale regola la composizione, le modalità di nomina, le attribuzioni e il funzionamento del WPSLSC.
Comma 53.4 Il Consiglio di Stato esercita funzioni consultive, di coordinamento tra i poteri dello Stato e di vigilanza su materie di particolare rilevanza strategica, secondo quanto stabilito dalla legge.
Articolo 54 – Tutela dell’ambiente
Comma 54.1 Lo Stato tutela i fondamenti naturali della vita e gli animali, assumendo responsabilità nei confronti delle generazioni presenti e future.
Comma 54.2 Tale tutela è esercitata attraverso il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, nel quadro dei principi e dei limiti stabiliti dalla presente Costituzione e dalla legge.
Comma 54.3 Lo Stato promuove la protezione dell’ambiente, la conservazione degli ecosistemi, il benessere animale e lo sviluppo sostenibile, garantendo un equilibrio tra progresso umano e salvaguardia della natura.
Comma 54.4 La legge federale disciplina le misure specifiche di tutela ambientale e animale, nonché le sanzioni per le violazioni dei relativi obblighi.
Articolo 55 – Ferrovie federali
Comma 55.1 L’amministrazione e la gestione delle ferrovie federali sono affidate a un’apposita amministrazione federale diretta.
Comma 55.2 La legge federale può trasferire funzioni e competenze relative alle ferrovie federali ad enti pubblici o ad altri soggetti, nel rispetto dei principi di efficienza, sicurezza e interesse nazionale.
Comma 55.3 L’amministrazione federale delle ferrovie è responsabile del mantenimento, dello sviluppo e della sicurezza della rete ferroviaria nazionale.
Articolo 56 – Potere giurisdizionale
Comma 56.1 Il potere giurisdizionale è esercitato esclusivamente dai giudici istituiti in conformità alla legge. Esso è affidato ai Tribunali ordinari della Repubblica.
Comma 56.2 Non sono ammessi tribunali straordinari o speciali, né commissioni giudicanti create ad hoc.
Comma 56.3 Nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale, cioè al giudice precostituito per legge. È vietata l’istituzione di commissioni o sezioni speciali per giudicare determinati fatti o persone.
Comma 56.4 Ogni violazione del principio del giudice naturale costituisce grave lesione della Costituzione e rende nullo il procedimento.
Articolo 57 – Cooperazione delle Forze Armate
Comma 57.1 Tutte le forze armate e gli enti di sicurezza della WPSL Republic — Forze Navali, Esercito, Aviazione, Corpi Speciali e unità di sicurezza territoriale — cooperano tra loro per la difesa della sovranità, dell’integrità territoriale e della sicurezza dello Stato.
Comma 57.2 Tale cooperazione avviene sotto il coordinamento del Governo nazionale e nel rispetto delle direttive del Leader Supremo (Admin del WPSLR).
Comma 57.3 Le Forze Armate e gli enti di sicurezza operano in sinergia, garantendo un’azione unitaria ed efficace nella tutela della Repubblica, sia in tempo di pace che in situazioni di emergenza o di conflitto.
Comma 57.4 La legge federale disciplina le modalità di cooperazione, i rispettivi ambiti di competenza e i meccanismi di comando unificato.
Articolo 58 – Assistenza sociale
Comma 58.1 L’assistenza sociale è oggetto di costante e prioritario interessamento del Governo della WPSL Republic.
Comma 58.2 Lo Stato garantisce un sistema organico di assistenza sociale volto a tutelare i cittadini in condizioni di bisogno, fragilità economica, disabilità o temporanea difficoltà.
Comma 58.3 L’assistenza sociale è regolata dalla legge federale, che ne definisce i principi, le forme, i livelli di prestazione e le modalità di finanziamento.
Comma 58.4 Il Governo promuove lo sviluppo di politiche attive di assistenza, prevenzione della povertà e reinserimento sociale, nel rispetto della dignità della persona.
Articolo 59 – Norme transitorie
Comma 59.1 Le autorità, le leggi, i regolamenti e i decreti in vigore al momento della promulgazione della presente Costituzione rimangono validi e continuano a produrre i loro effetti fino a quando non vengano espressamente abrogati o sostituiti da atti conformi alla presente Costituzione.
Comma 59.2 Gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente Costituzione sono dichiarati fondamentali e non possono essere in alcun modo modificati, abrogati o sospesi.
Comma 59.3 Qualsiasi modifica costituzionale deve comunque rispettare il nucleo essenziale dei principi repubblicani, democratici e dei diritti fondamentali sanciti da questa Costituzione.
Articolo 60 – Limite ai mandati
Comma 60.1 Nessuno può esercitare più di due mandati consecutivi nella stessa carica elettiva.
Comma 60.2 È previsto un Bonus per il Terzo Mandato. Colui che abbia già svolto due mandati consecutivi può essere candidato per un terzo mandato solo qualora il suo operato abbia ricevuto una valutazione positiva da parte del popolo.
Comma 60.3 Il Bonus per il Terzo Mandato non costituisce un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione positiva dell’operato del titolare della carica e alla successiva approvazione secondo le modalità stabilite dalla legge.
Comma 60.4 In nessun caso è ammesso un quarto mandato consecutivo nella stessa carica.
Articolo 61 – Poteri straordinari del Presidente
Comma 61.1 Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave e immediata, e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali risulta interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure strettamente necessarie richieste dalle circostanze.
Comma 61.2 Prima di adottare tali misure, il Presidente della Repubblica consulta ufficialmente il Leader Supremo (Admin del WPSLR) e il Presidente del Parlamento.
Comma 61.3 Le misure adottate ai sensi del presente articolo devono essere proporzionate alla gravità della minaccia e non possono in alcun caso ledere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.
Comma 61.4 Le misure straordinarie cessano di avere efficacia non appena vengono meno le ragioni che le hanno giustificate. Il Parlamento deve essere immediatamente informato di tutte le misure adottate.
Articolo 62 – Funzioni istituzionali
Comma 62.1 Il Governo determina e dirige la politica generale della Nazione, esercitando il potere esecutivo in coordinamento con il Presidente del Parlamento.
Comma 62.2 Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati internazionali ed è garante dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’autorità giudiziaria.
Comma 62.3 Il Leader Supremo del WPSLR (Admin) esercita una funzione di vigilanza suprema su tutte le istituzioni e i cittadini della Repubblica. Egli interviene esclusivamente quando è necessario per garantire il rispetto della Costituzione, l’unità nazionale e la sicurezza dello Stato, sempre nel perfetto rispetto dei principi e delle norme costituzionali.
Articolo 63 – Responsabilità dei membri del Governo
Comma 63.1 I membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni quando tali atti costituiscono reato secondo la legge in vigore al momento della loro commissione.
Comma 63.2 La responsabilità penale dei membri del Governo non è soggetta ad alcuna immunità o prerogativa speciale che possa sottrarli alla giurisdizione ordinaria.
Comma 63.3 L’azione penale nei confronti dei membri del Governo può essere esercitata secondo le modalità previste dalla legge, senza che sia necessario alcun’autorizzazione preventiva.
Articolo 64 – Consiglio Economico, Sociale e Ambientale
Comma 64.1 È istituito il Consiglio Economico, Sociale e Ambientale della WPSL Republic.
Comma 64.2 Il Consiglio esprime pareri obbligatoriamente richiesti dal Governo su disegni di legge, progetti di ordinanza, decreti e proposte di legge che gli vengono sottoposti.
Comma 64.3 Il Consiglio può inoltre essere consultato su ogni questione di rilevanza economica, sociale, ambientale o dello sviluppo sostenibile.
Comma 64.4 La composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni dettagliate del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale sono disciplinate dalla legge federale.
Articolo 65 – Diritto a un ambiente sano
Comma 65.1 Ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato, salubre e favorevole alla sua salute fisica e psichica.
Comma 65.2 Lo Stato garantisce la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, assicurando il diritto di ogni cittadino a respirare aria pulita, bere acqua pura e vivere in un contesto naturale e urbano non degradato.
Comma 65.3 La tutela dell’ambiente costituisce un obbligo fondamentale dello Stato e di ogni cittadino. Ogni attività che comprometta in modo grave e irreversibile l’equilibrio ambientale è vietata.
Comma 65.4 La legge federale disciplina le misure necessarie per l’attuazione di questo diritto e stabilisce le sanzioni per le violazioni.
Articolo 66 – Doveri ambientali
Comma 66.1 Ogni individuo ha il dovere di partecipare attivamente alla tutela, alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente in cui vive.
Comma 66.2 Tale dovere si manifesta attraverso comportamenti responsabili, il rispetto delle norme ambientali e la collaborazione con le istituzioni nella salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali.
Comma 66.3 Lo Stato promuove l’educazione ambientale e favorisce la partecipazione dei cittadini alle iniziative di tutela e rigenerazione ambientale.
Articolo 67 – Ricerca e innovazione
Comma 67.1 La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica devono concorrere alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dell’ambiente.
Comma 67.2 Lo Stato promuove e sostiene prioritariamente la ricerca e lo sviluppo di tecnologie pulite, sostenibili e a basso impatto ambientale, nonché le innovazioni volte al miglioramento della qualità della vita e alla rigenerazione degli ecosistemi.
Comma 67.3 Ogni attività di ricerca e innovazione che possa arrecare danno grave o irreversibile all’ambiente è vietata o soggetta a rigorose valutazioni di impatto ambientale preventivo.
Articolo 68 – Divieto di detenzione arbitraria
Comma 68.1 Nessuno può essere detenuto, arrestato o privato della libertà personale in modo arbitrario.
Comma 68.2 Ogni misura restrittiva della libertà personale deve essere fondata su accuse precise, supportate da prove adeguate e disposta nel rispetto di un regolare processo giudiziario.
Comma 68.3 È vietata qualsiasi forma di detenzione senza accuse formali, senza prove o senza l’osservanza delle garanzie procedurali previste dalla legge e dalla presente Costituzione.
Comma 68.4 La violazione di questo principio costituisce grave lesione dei diritti fondamentali e rende nullo il provvedimento restrittivo.
Articolo 69 – Destituzione del Presidente
Comma 69.1 Il Presidente della Repubblica può essere destituito esclusivamente per grave mancanza ai doveri del proprio mandato tale da renderne incompatibile l’esercizio.
Comma 69.2 La destituzione del Presidente della Repubblica può essere deliberata unicamente dall’Esercito Nazionale, secondo le procedure stabilite dalla legge.
Comma 69.3 La procedura di destituzione deve essere motivata e condotta nel rispetto dei principi costituzionali. La decisione finale è irrevocabile.
Comma 69.4 In caso di destituzione, le funzioni presidenziali sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Presidente del Parlamento, fino alla nuova elezione.
Articolo 70 – Libertà di espressione
Comma 70.1 Ogni individuo ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di diffonderle con la parola, lo scritto, le immagini o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nonché il diritto di informarsi senza impedimenti da fonti accessibili a tutti.
Comma 70.2 Sono garantite la libertà di stampa e la libertà di informazione attraverso ogni mezzo di comunicazione, inclusi la radio, il cinema, la televisione e le piattaforme digitali.
Comma 70.3 È vietata ogni forma di censura preventiva o repressiva. In particolare, è garantita la libertà di creazione e diffusione di opere artistiche, inclusi Anime e Manga.
Comma 70.4 I contenuti erotici o per adulti negli Anime, Manga e altre opere creative sono consentiti, purché destinati a un pubblico di età non inferiore ai 14 anni compiuti. La legge può prevedere sistemi di classificazione per la tutela dei minori.
Articolo 71 – Sorveglianza sull’istruzione
Comma 71.1 L’intera organizzazione scolastica della WPSL Republic, sia pubblica che privata, è sottoposta alla sorveglianza e al controllo dello Stato.
Comma 71.2 Lo Stato esercita tale sorveglianza al fine di garantire la qualità dell’istruzione, il rispetto dei principi costituzionali, la sicurezza degli studenti e l’uniformità dei programmi educativi su tutto il territorio nazionale.
Comma 71.3 La sorveglianza statale si estende anche alle scuole dei Governatorati a statuto speciale, nel rispetto delle loro autonomie legislative riconosciute dalla Costituzione.
Comma 71.4 La legge federale disciplina le modalità di esercizio della sorveglianza statale e i poteri degli organi preposti al controllo.
Articolo 72 – Libertà di scelta professionale
Comma 72.1 Ogni cittadino ha il diritto di scegliere liberamente la propria professione, il luogo di lavoro, la sede di esercizio e il percorso di formazione professionale.
Comma 72.2 È riconosciuta la libertà di crearsi autonomamente un’attività lavorativa o un’impresa, secondo le proprie capacità e aspirazioni.
Comma 72.3 L’esercizio delle professioni può essere regolato esclusivamente per legge, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela dell’interesse pubblico.
Comma 72.4 Nessuna limitazione può essere imposta alla libertà di scelta professionale se non per motivi di interesse generale e in conformità con la legge.
Articolo 73 – Diritto di asilo per perseguitati politici
Comma 73.1 I perseguitati politici godono del diritto di asilo nella WPSL Republic.
Comma 73.2 Lo Stato garantisce protezione e asilo a ogni straniero o apolide che sia perseguitato nel proprio Paese per motivi politici, razziali, religiosi, di nazionalità o di appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Comma 73.3 La concessione dell’asilo politico avviene secondo le procedure stabilite dalla legge e in conformità con i principi del diritto internazionale.
Comma 73.4 Non può essere accordato asilo a chi si sia reso responsabile di crimini contro l’umanità, crimini di guerra o atti di terrorismo.
Articolo 74 – Limitazioni nel servizio militare
Comma 74.1 Le leggi relative al servizio militare e al servizio sostitutivo possono prevedere, per la durata del servizio, specifiche limitazioni al diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini per gli appartenenti alle Forze Armate e per coloro che prestano servizio sostitutivo.
Comma 74.2 Tali limitazioni devono essere strettamente necessarie per garantire la disciplina, l’unità e l’efficienza delle Forze Armate, nonché per tutelare la sicurezza nazionale.
Comma 74.3 Le limitazioni di cui al presente articolo non possono in nessun caso estendersi al nucleo essenziale della libertà di pensiero e di coscienza, né giustificare forme di censura ideologica o discriminazione politica.
Articolo 75 – Divieto di eserciti privati
Comma 75.1 Sono proibite le associazioni segrete e tutte quelle organizzazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante strutture o metodi di carattere militare.
Comma 75.2 Sono severamente vietati gli eserciti privati, le brigate armate private, le milizie e qualsiasi formazione militare non riconducibile alle Forze Armate nazionali.
Comma 75.3 Ogni formazione o brigata militare operante sul territorio della Repubblica deve obbligatoriamente coordinarsi con l’Esercito Nazionale e agire sotto il suo comando superiore.
Comma 75.4 Nei Governatorati a statuto speciale, formazioni militari locali possono operare esclusivamente all’interno del proprio territorio di autonomia. Esse non possono sconfinare in altri territori della Repubblica se non previa espressa autorizzazione dell’Esercito Nazionale e del Governo federale.
Comma 75.5 La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave reato contro la sicurezza dello Stato e sarà punita secondo la legge.
Articolo 76 – Obbligo di esercizio dell’azione penale
Comma 76.1 Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale per ogni reato di cui abbia notizia, senza facoltà di discrezionalità o di archiviazione arbitraria.
Comma 76.2 Tale obbligo è inderogabile e costituisce principio fondamentale dell’azione penale, volto a garantire l’effettività della legge, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia e la tutela dell’ordine pubblico.
Comma 76.3 La legge disciplina le modalità di esercizio dell’azione penale e le eccezioni espressamente previste dalla Costituzione.
Articolo 77 – Garanzie processuali
Comma 77.1 Nel processo penale, la legge garantisce che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile e in modo riservato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.
Comma 77.2 L’accusato ha diritto:
- di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa;
- di interrogare o far interrogare, davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di testimoni a propria difesa nelle stesse condizioni riconosciute all’accusa;
- di acquisire ogni altro mezzo di prova a proprio favore;
- di essere assistito da un interprete, qualora non comprenda o non parli la lingua utilizzata nel processo.
Comma 77.3 In casi di processi riguardanti imputati ritenuti particolarmente pericolosi e soggetti a ergastolo o a pene detentive molto elevate, per ragioni di sicurezza pubblica, il processo può svolgersi in modalità remota tramite collegamento audiovisivo dal penitenziario in cui il detenuto si trova, al fine di prevenire rischi di evasione o di turbativa dell’ordine pubblico.
Comma 77.4 La modalità di svolgimento remoto del processo non può in alcun caso pregiudicare i diritti di difesa dell’imputato né violare il principio del contraddittorio.
Articolo 78 – Divieto di giudici speciali
Comma 78.1 Non possono essere istituiti giudici straordinari, giudici speciali o commissioni giudicanti create ad hoc per singoli casi o categorie di persone.
Comma 78.2 Tutti i giudizi devono essere affidati ai giudici ordinari precostituiti per legge, secondo il principio del giudice naturale.
Comma 78.3 Qualsiasi istituzione di organi giurisdizionali straordinari o speciali costituisce violazione della Costituzione e rende nulli gli atti da essi compiuti.
Articolo 79 – Partecipazione popolare alla giustizia
Comma 79.1 La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Comma 79.2 Tale partecipazione può avvenire, in particolare, attraverso l’istituto della giuria popolare o altre forme di collaborazione dei cittadini nei processi penali e civili, secondo le modalità stabilite dalla legge federale.
Comma 79.3 La partecipazione popolare all’esercizio della funzione giurisdizionale costituisce espressione della sovranità popolare e deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza della magistratura e garanzia dei diritti delle parti.
Articolo 80 – Nomina dei magistrati
Comma 80.1 Le nomine dei magistrati ordinari avvengono esclusivamente mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Comma 80.2 Non può essere nominato magistrato chi abbia riportato condanne penali, anche se non definitive, per reati dolosi o per fatti che ledono la dignità e l’imparzialità della funzione giudiziaria.
Comma 80.3 La legge può prevedere ulteriori requisiti di moralità e idoneità per l’accesso alla magistratura, al fine di garantire l’indipendenza, l’integrità e la professionalità dei giudici.
Articolo 81 – Polizia giudiziaria
Comma 81.1 L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Comma 81.2 La polizia giudiziaria opera alle dipendenze funzionali del Pubblico Ministero e del giudice procedente, eseguendo le indagini e i provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.
Comma 81.3 Nessun organo di polizia può rifiutarsi di eseguire gli ordini o le richieste legittime dell’autorità giudiziaria, né può essere sottoposto a interferenze esterne nell’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria.
Comma 81.4 La legge disciplina l’organizzazione, i poteri e le garanzie di indipendenza funzionale della polizia giudiziaria.
Articolo 82 – Progressività fiscale
Comma 82.1 Il sistema tributario della WPSL Republic è informato a criteri di progressività.
Comma 82.2 Le imposte sul reddito e sugli altri redditi devono essere graduate in modo tale che il carico fiscale sia proporzionato alla capacità contributiva di ciascun cittadino, garantendo una maggiore contribuzione a carico di chi dispone di redditi più elevati.
Comma 82.3 Il principio di progressività è inderogabile e costituisce uno dei fondamenti del sistema fiscale della Repubblica, al fine di promuovere l’equità sociale e ridurre le disuguaglianze economiche.
Articolo 83 – Accordi internazionali sul lavoro
Comma 83.1 Lo Stato promuove e favorisce la stipulazione di accordi e la partecipazione a organizzazioni internazionali finalizzati all’affermazione, alla tutela e alla regolamentazione dei diritti dei lavoratori.
Comma 83.2 La Repubblica aderisce e sostiene gli sforzi internazionali volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro, tra cui il divieto di lavoro minorile, lo sfruttamento, la discriminazione sul lavoro e il riconoscimento di condizioni di lavoro dignitose e sicure.
Comma 83.3 La legge federale disciplina le modalità di ratifica e di esecuzione degli accordi internazionali in materia di diritti del lavoro.
Articolo 84 – Risparmio, gioco d’azzardo e spreco
Comma 84.1 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Comma 84.2 Le vincite derivanti da lotterie, scommesse e ogni altra forma di gioco d’azzardo sono soggette a una tassazione del 20%. Tale imposta è incassata direttamente dallo Stato.
Comma 84.3 È stabilito un tetto massimo di 1.000 EUR mensili per le vincite nette derivanti dal gioco d’azzardo. Tale limite non può essere modificato. Le somme eccedenti il tetto massimo sono incamerate dallo Stato.
Comma 84.4 Lo Stato riconosce e disciplina le situazioni di ludopatia. I locali e gli operatori di gioco d’azzardo non possono incassare vincite eccedenti il tetto massimo e sono tenuti a adottare misure di prevenzione e tutela dei soggetti a rischio.
Comma 84.5 Lo spreco di cibo è vietato. Chiunque getti o sprechi intenzionalmente generi alimentari commette un illecito amministrativo punito con sanzioni fino a 500 EUR per ogni chilogrammo di cibo sprecato.
Articolo 85 – Divieto di tortura
Comma 85.1 Nessuno può essere sottoposto a tortura, violenza fisica o psichica, né a qualsiasi altro trattamento o punizione crudele, disumano o degradante che leda la dignità della persona.
Comma 85.2 La violazione del divieto di tortura e di trattamenti crudeli costituisce reato gravissimo. Il responsabile è punito con la reclusione non inferiore a venti anni di carcere e con una multa fino a 100.000 EUR. In caso di circostanze aggravanti, la pena può arrivare all’ergastolo.
Comma 85.3 Qualora la tortura o il trattamento crudele sia commesso da un membro delle Forze Armate nei confronti di un cittadino, si procede all’identificazione immediata del responsabile attraverso il numero di matricola sulla divisa. Il militare è sottoposto ad arresto immediato e a processo penale ordinario. In caso di condanna, egli è destituito con effetto immediato, perde in via permanente la licenza di porto d’armi e viene bandito a vita da qualsiasi forza armata. Per almeno dieci anni è sottoposto a sorveglianza speciale. Nei casi più gravi può essere giudicato secondo le norme della Legge Marziale.
Comma 85.4 Nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero e volontario consenso, a esperimenti medici, scientifici o di altro tipo.
Comma 85.5 La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave lesione dei diritti fondamentali della persona e rende nullo qualsiasi atto o provvedimento adottato in contrasto con esse.
Articolo 86 – Diritto alla nazionalità
Comma 86.1 Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente e di dichiarare la propria nazionalità.
Comma 86.2 Nessuno può essere costretto a scegliere, adottare o dichiarare una nazionalità contro la propria volontà, né può essere privato della facoltà di modificare tale scelta.
Comma 86.3 È vietata ogni forma di discriminazione o di pressione esercitata nei confronti di una persona per motivi legati alla nazionalità dichiarata o scelta.
Articolo 87 – Accesso al pubblico impiego
Comma 87.1 Tutti i cittadini hanno uguale accesso agli impieghi pubblici, secondo i principi di uguaglianza, merito e capacità.
Comma 87.2 Nessuna discriminazione, diretta o indiretta, può essere posta nell’accesso, nella progressione di carriera o nel trattamento economico e giuridico degli impieghi pubblici in ragione di sesso, origine, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.
Comma 87.3 L’accesso al pubblico impiego avviene esclusivamente mediante pubblici concorsi o altre procedure selettive basate sul merito, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 88 – Assistenza sociale
Comma 88.1 La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto all’assistenza sociale in funzione dell’età, dello stato di salute, della situazione economica e familiare.
Comma 88.2 In particolare, l’assistenza sociale è assicurata nei casi di:
- malattia;
- invalidità fisica o psichica;
- perdita del familiare di cui si è a carico;
- esigenze legate all’educazione e al mantenimento dei figli;
- vecchiaia e non autosufficienza;
- ogni altra situazione di bisogno prevista dalla legge.
Comma 88.3 Lo Stato promuove un sistema organico di sicurezza sociale finalizzato a garantire una vita dignitosa e a rimuovere le condizioni di disagio e marginalità.
Comma 88.4 Le modalità, le forme e i livelli di assistenza sociale sono disciplinati dalla legge federale.
Articolo 89 – Diritto alla salute
Comma 89.1 Ogni individuo ha diritto alla tutela della salute fisica e psichica e all’assistenza medica.
Comma 89.2 L’assistenza sanitaria prestata dagli enti statali e municipali del servizio sanitario pubblico è garantita gratuitamente ai cittadini.
Comma 89.3 La gratuità delle prestazioni sanitarie pubbliche è assicurata attraverso gli stanziamenti dei bilanci statali e locali, i contributi assicurativi e ogni altra forma di finanziamento previsto dalla legge.
Comma 89.4 Lo Stato promuove la prevenzione delle malattie, la cura e la riabilitazione, garantendo un servizio sanitario pubblico universale, efficace ed equo.
Articolo 90 – Libertà di creazione
Comma 90.1 È garantita a ogni individuo la libertà di attività creativa e didattica in campo letterario, artistico, scientifico, tecnico e in ogni altro settore della conoscenza e dell’espressione umana.
Comma 90.2 Lo Stato tutela la proprietà intellettuale, riconoscendo agli autori il diritto morale e patrimoniale sulle proprie opere.
Comma 90.3 La legge sul diritto d’autore e sul copyright deve essere adeguata ai tempi moderni, favorire la diffusione della cultura e della conoscenza, impedire forme di parassitismo e di monopolio eccessivo, e garantire un giusto equilibrio tra la protezione degli autori e l’interesse collettivo alla libera circolazione delle idee e delle opere.
Articolo 91 – Interruzione di gravidanza
Comma 91.1 L’interruzione volontaria di gravidanza è legale in tutti i suoi termini, sia per motivi di salute, economici, sociali o personali. Nessun decreto, legge o provvedimento può limitare o mettere in discussione questo diritto.
Comma 91.2 Gli obiettori di coscienza non possono ricoprire cariche pubbliche né esercitare funzioni mediche all’interno del servizio sanitario pubblico. In caso di violazione, la licenza medica sarà ritirata in via permanente.
Comma 91.3 È vietato qualsiasi atto di minaccia, intimidazione, pressione psicologica o fisica nei confronti delle donne che intendono esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza. Tali condotte costituiscono reato e sono punite con l’arresto.
Comma 91.4 A partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, ogni cittadina ha diritto di accedere gratuitamente a metodi contraccettivi senza necessità di prescrizione medica. Le relative spese sono sostenute direttamente dallo Stato.
Articolo 92 – Pornografia
Comma 92.1 La pornografia è legale. È garantita a ogni individuo maggiorenne la libertà di produrla, diffonderla e fruirne attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, nel rispetto della dignità della persona e delle norme sulla tutela dei minori.
Comma 92.2 È severamente vietata la produzione, la diffusione e la fruizione di materiale pornografico che coinvolga persone minori di 15 anni, corrispondenti all’età del consenso.
Comma 92.3 L’accesso a locali, siti internet o contenuti a luci rosse è consentito esclusivamente a chi abbia compiuto almeno 16 anni di età. La legge stabilisce i meccanismi di verifica dell’età e le sanzioni per le violazioni.
Articolo 93 – Bestemmia e linguaggio scurrile
Comma 93.1 La bestemmia e la blasfemia sono consentite e non possono essere oggetto di divieto o sanzione penale.
Comma 93.2 L’uso del linguaggio scurrile, delle parolacce e di espressioni forti è libero in ogni luogo e contesto, essendo considerato parte integrante della libertà di espressione e un rafforzativo del linguaggio comune.
Comma 93.3 L’abuso sistematico della blasfemia, specialmente in luoghi di culto o in aree a forte valenza religiosa, è sconsigliato per rispetto della convivenza civile, ma non costituisce in alcun caso reato.
Comma 93.4 Nessuna legge può introdurre divieti o limitazioni alla bestemmia, alla blasfemia o all’uso del linguaggio scurrile.
Articolo 94 – Pirateria informatica
Comma 94.1 La pirateria informatica per uso esclusivamente personale non costituisce reato.
Comma 94.2 La pirateria informatica è tollerata quando effettuata da persone con reddito basso o nullo, purché destinata a uso strettamente personale e non a scopo di lucro. In caso di reddito superiore, può essere applicata una sanzione amministrativa fino a 500 EUR.
Comma 94.3 La ricondivisione su larga scala di materiale protetto da diritto d’autore (Warez) può essere sanzionata con misure amministrative o con il decurtamento dei guadagni, che saranno devoluti allo Stato.
Comma 94.4 Lo Stato può considerare i proventi derivanti dalla gestione di server dedicati alla pirateria informatica come forma di gettito fiscale, stabilendo che il 40% dei pagamenti ricevuti da tali gestori sia versato direttamente alla Repubblica.
Articolo 95 – Prostituzione
Comma 95.1 La prostituzione è legale e costituisce un’attività lavorativa riconosciuta.
Comma 95.2 L’esercizio della prostituzione è consentito in forma autonoma o all’interno di Case Chiuse o Palazzi XXX, purché tali strutture abbiano ottenuto l’autorizzazione sia locale che del Governatorato competente. Lo Stato riconosce ampia autonomia ai Governatorati in materia.
Comma 95.3 All’interno delle strutture destinate all’attività sessuale è obbligatorio il rispetto di severissimi controlli sanitari periodici. Nessuna persona, né operatrice né cliente, può accedere alle aree dedicate alla prostituzione in presenza di qualsiasi sintomo di malattia o disturbo, anche di lieve entità, fino alla completa negativizzazione e al pieno ristabilimento della salute.
Comma 95.4 L’età minima per esercitare l’attività di prostituzione è fissata al compimento del quindicesimo anno di età.
Comma 95.5 L’attività di prostituzione è soggetta a tassazione del 50% da parte dello Stato e deve essere regolarmente dichiarata alle autorità del WPSLR.
Comma 95.6 Lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento, l’induzione o qualsiasi forma di coercizione sono severamente vietati e costituiscono grave reato.
Articolo 96 – Sistema elettorale
Comma 96.1 Per la formazione del Governo è necessario ottenere almeno il 45% dei consensi validi da parte di un partito o di una coalizione per conseguire la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta richiede il raggiungimento del 55% dei consensi nazionali.
Comma 96.2 La Super Maggioranza, necessaria per proporre modifiche costituzionali tramite referendum, è raggiunta solo con il 70% dei consensi nazionali e può riguardare esclusivamente gli articoli modificabili della presente Costituzione.
Comma 96.3 È vietata la formazione di coalizioni o liste elettorali composte da più di sei partiti o movimenti. Ogni partito deve ottenere almeno il 5% dei consensi nazionali per poter accedere al Parlamento.
Comma 96.4 Il Parlamento della WPSL Republic è composto da 252 seggi: 240 sono riservati ai rappresentanti eletti sul territorio nazionale con sistema misto (collegi uninominali e quote proporzionali), mentre 12 seggi sono riservati ai rappresentanti delle comunità all’estero.
Comma 96.5 Il numero dei seggi parlamentari è fissato inderogabilmente in 252 e non potrà essere modificato per alcun motivo, nemmeno in caso di variazioni demografiche.
Comma 96.6 La maggioranza parlamentare è attribuita al partito o alla coalizione che ottiene almeno 127 seggi su 252. I seggi eventualmente vacanti sono redistribuiti tra i partiti o le coalizioni che hanno superato la soglia di sbarramento.
Comma 96.7 Sono vietati il voto di scambio, la compravendita di voti e ogni forma di corruzione elettorale. Tali condotte comportano l’arresto immediato, il ritiro della licenza politica per dieci anni e le sanzioni previste dalla legge.
Comma 96.8 Non sono ammessi Governi tecnici. In caso di caduta del Governo per mozione di sfiducia, si procede immediatamente a nuove elezioni. In caso di protratto vuoto di potere per almeno un anno, l’Esercito Nazionale assume temporaneamente la gestione ordinaria dello Stato, senza pieni poteri, fino allo svolgimento delle elezioni.
Comma 96.9 La medesima regola si applica alle amministrazioni locali: in caso di sfiducia si devono tenere nuove elezioni. Non è ammesso il commissariamento esterno. In caso di mancanza di candidati, l’amministrazione della città è temporaneamente affidata alle forze militari locali fino alle successive elezioni.
Comma 96.10 La mozione di sfiducia nei confronti del Governo nazionale o di un’amministrazione locale può essere promossa anche dai cittadini mediante referendum popolare, previa raccolta di almeno 50.000 firme valide. In caso di esito positivo, la richiesta è esaminata dal Presidente della Repubblica. Se accolta, il Governo o l’amministrazione locale decade immediatamente.
Articolo 97 – Immigrazione e asilo
Comma 97.1 L’immigrazione nella WPSL Republic è regolata da leggi specifiche che stabiliscono i requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno o la residenza, anche temporanea.
Comma 97.2 La richiesta di residenza o di asilo può essere accolta esclusivamente nei seguenti casi:
- status di rifugiato politico;
- provenienza da zone di guerra o grave conflitto, con reddito annuo non superiore a 5.000 EUR;
- comprovata persecuzione o discriminazione grave subita nel Paese di origine.
Comma 97.3 La WPSL Republic accetta un massimo di 5.000 richiedenti asilo al giorno. Ogni domanda è soggetta a verifiche rigorose. Solo in caso di esito positivo viene autorizzato l’ingresso nel territorio nazionale.
Comma 97.4 L’immigrato la cui domanda è accolta è tenuto a osservare un periodo obbligatorio di quarantena sanitaria di 15 giorni presso un Centro di Accoglienza o struttura alberghiera designata. In caso di positività a qualsiasi malattia o infezione, anche lieve, l’interessato sarà trattenuto fino alla completa negativizzazione e al pieno ristabilimento. Solo successivamente sarà assegnato a una città del territorio nazionale in base alle sue caratteristiche personali, professionali e di integrazione.
Comma 97.5 L’immigrato che supera i controlli sanitari e giuridici è ammesso in prova per un anno prima della concessione della residenza. La cittadinanza può essere concessa solo dopo cinque anni di residenza ininterrotta e in assenza di reati gravi. In caso di reati minori, decide il Tribunale competente se concedere o meno la cittadinanza o disporre l’espulsione. È altresì possibile ottenere la cittadinanza in tempi più brevi tramite:
- reclutamento diretto come membro del Team Amministrativo WPSLR (WPSLR Admin);
- concessione della Cittadinanza Onoraria, che può essere attribuita esclusivamente dal Leader Supremo (Admin del WPSLR). Il matrimonio con un cittadino della WPSL Republic non comporta automaticamente la concessione della cittadinanza.
Comma 97.6 I richiedenti asilo provenienti da nazioni considerate pericolose per la sicurezza nazionale della WPSL Republic possono essere esclusi dall’ingresso per motivi di tutela della sicurezza dello Stato.
Articolo 98 – Sorveglianza e espulsione dei richiedenti asilo
Comma 98.1 I richiedenti asilo che hanno superato tutti i controlli sanitari, giuridici e di sicurezza sono sottoposti a sorveglianza da parte del Centro Immigrazione per un periodo minimo di un anno. Durante questo periodo, in assenza di reati o violazioni, l’interessato è autorizzato a circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo eventuali limitazioni temporanee del visto turistico.
Comma 98.2 Trascorso il periodo di sorveglianza senza infrazioni, il richiedente asilo ottiene l’Autorizzazione di Livello 2, che gli consente di spostarsi liberamente in tutto il territorio della Repubblica, ad eccezione delle zone militari e sensibili. Solo dopo l’ottenimento della cittadinanza il soggetto è considerato pienamente integrato nella WPSL Republic.
Comma 98.3 L’espulsione dal territorio nazionale può avvenire esclusivamente a seguito di un regolare processo giudiziario che verifichi la conformità della misura con la presente Costituzione. Non è ammessa alcuna espulsione motivata da ragioni personali, opinioni politiche o discrezionalità arbitraria.
Comma 98.4 In caso di espulsione, viene rilasciato un foglio di via con divieto di reingresso nella WPSL Republic per un periodo minimo di sei mesi. Il reingresso anticipato è possibile solo se un tribunale accoglie un ricorso motivato.
Comma 98.5 Le spese di espulsione sono a carico del Paese di origine dell’interessato. Nel caso di Paesi con relazioni diplomatiche difficili o prive di ambasciata sul territorio della Repubblica, i costi possono essere quadruplicati. In assenza di rappresentanza diplomatica, lo Stato può stipulare accordi con ambasciate di Paesi terzi per il coordinamento delle procedure di rimpatrio.
Articolo 99 – Tutela degli animali
Comma 99.1 È severamente vietato uccidere animali protetti. L’uccisione di specie protette è punita con la reclusione fino a 15 anni, salvo il caso di legittima difesa o comprovata pericolosità immediata dell’animale.
Comma 99.2 L’uccisione di animali non protetti non costituisce reato, inclusi gli animali domestici. È tuttavia vietato ucciderli in luogo pubblico o abbandonarne i resti in modo da sporcare strade o spazi comuni. La violazione di tale divieto è punita con sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 EUR.
Comma 99.3 Sono considerati animali domestici: cani, pappagalli, conigli, iguane, geckos, salamandre e altri animali da compagnia da interno. I gatti sono classificati come animali da esterno. L’uccisione di animali domestici è consentita solo in casi di povertà estrema, necessità alimentare, legittima difesa o grave pericolo. È sempre vietata l’uccisione per crudeltà, divertimento o gratuita cattiveria, sia in pubblico che in privato.
Comma 99.4 Gli animali di specie pericolose per soggetti fragili (minori, anziani, disabili) possono essere detenuti solo previo ottenimento di apposito patentino e con l’obbligo di guinzaglio non allungabile. In caso di violazione dei requisiti, l’animale può essere confiscato dall’autorità e il proprietario è soggetto a multa non inferiore a 1.000 EUR. La pena è triplicata se l’animale fugge e causa danni a persone o cose. In caso di danni gravi alle persone, il responsabile è punito con la reclusione fino a 3 anni.
Articolo 100 – Orientamento sessuale e identità di genere
Comma 100.1 L’omosessualità è legale e non può essere oggetto di discriminazione o sanzione penale.
Comma 100.2 È vietata qualsiasi forma di propaganda LGBT rivolta a minori di 14 anni compiuti.
Comma 100.3 Il WPSLR concede licenze ed eventi LGBT esclusivamente all’interno di locali chiusi. Sono espressamente vietati i Gay Pride e ogni altra manifestazione pubblica di carattere LGBT.
Comma 100.4 Nelle carte di identità e nei documenti ufficiali sono riconosciuti esclusivamente i sessi Maschile, Femminile, Isu oppure “Non specificato”. Non sono ammesse altre tipologie di identità di genere.
Comma 100.5 Le operazioni chirurgiche per il cambio di sesso sono consentite, ma sono a totale carico del privato e non sono coperte dal servizio sanitario pubblico.
Comma 100.6 Sono riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma non è ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Articolo 101 – Ruolo dell’Esercito Nazionale
Comma 101.1 L’Esercito Nazionale della WPSL Republic non possiede i pieni poteri e non può in alcun caso intervenire per sospendere o modificare la presente Costituzione.
Comma 101.2 L’Esercito Nazionale può sospendere temporaneamente l’applicazione di parti della Costituzione esclusivamente in caso di tentato golpe o di grave attentato alla laicità dello Stato, quando la sopravvivenza delle istituzioni repubblicane sia in immediato pericolo.
Comma 101.3 In nessun caso l’Esercito Nazionale può tenere in ostaggio, arrestare o privare della libertà cittadini disarmati che non stiano compiendo atti di violenza o di sovversione armata.
Comma 101.4 L’Esercito Nazionale può intervenire per destituire il Presidente della Repubblica o un Governo solo qualora questi si rendano autori di gravi violazioni costituzionali. Tale intervento non conferisce all’Esercito i pieni poteri e deve essere immediatamente seguito dal coordinamento con le istituzioni e con la volontà popolare per il ripristino dell’ordine costituzionale.
Comma 101.5 Ogni azione dell’Esercito Nazionale ai sensi del presente articolo deve essere proporzionata, temporanea e soggetta a successiva verifica da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Articolo 102 – Giustizia sportiva
Comma 102.1 La giustizia sportiva non può in alcun modo prevalere, sostituirsi o scavalcare la giustizia ordinaria.
Comma 102.2 Le norme e le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono subordinate alle leggi ordinarie dello Stato. In caso di contrasto, la legge ordinaria prevale sempre sulla normativa sportiva.
Comma 102.3 Le Federazioni sportive, le leghe e gli organismi disciplinari devono attenersi in ogni caso alle leggi della Repubblica e ai principi costituzionali. Ogni loro atto o decisione è soggetto al controllo della giurisdizione ordinaria.
Comma 102.4 Nessuna federazione sportiva può adottare sanzioni o provvedimenti che ledano i diritti fondamentali dei cittadini o che siano in contrasto con la presente Costituzione.
Articolo 103 – Iniziativa civica
Comma 103.1 Ogni cittadino è autorizzato a intervenire direttamente per migliorare le infrastrutture pubbliche, rimuovere il degrado urbano, riparare strade, piazze o altre aree della città.
Comma 103.2 Tali interventi, anche se effettuati senza preventiva autorizzazione amministrativa, non costituiscono reato quando siano finalizzati al miglioramento del decoro urbano, della sicurezza o della funzionalità dei servizi pubblici.
Comma 103.3 Il cittadino che realizza interventi di miglioramento del patrimonio pubblico ha diritto a un premio economico di 400 EUR per ogni intervento riconosciuto valido dalle autorità competenti.
Comma 103.4 La legge federale disciplina le modalità di riconoscimento degli interventi, i criteri di valutazione e le procedure per l’erogazione del premio.
Articolo 104 – Codice della Strada
Comma 104.1 Il Codice della Strada è subordinato alle leggi ordinarie e speciali della Repubblica.
Comma 104.2 Per guidare un mezzo di trasporto è obbligatorio il possesso della patente di guida. L’età minima per conseguire la patente è così stabilita:
- 14 anni compiuti per ciclomotori e mezzi leggeri;
- 16 anni compiuti per motocicli (per alcune categorie ad alto rischio è richiesto il compimento del 16° anno);
- 16 anni compiuti per autovetture;
- 18 anni compiuti per mezzi speciali, con ulteriori requisiti di idoneità fisica e psicologica.
Comma 104.3 La patente di guida è a punti, con un massimo di 40 punti totali. Si parte con 25 punti, che possono aumentare in caso di buona condotta o diminuire in caso di infrazioni. Non possono essere decurtati più di 3 punti per singola infrazione e non più di 10 punti in un solo giorno.
Comma 104.4 I limiti di velocità sono i seguenti:
- 50 km/h sulle strade urbane ordinarie;
- 80 km/h sui viali e strade extraurbane secondarie;
- 150 km/h sulle superstrade;
- 240 km/h sulle autostrade. In alcuni tratti con particolari caratteristiche tecniche non sono previsti limiti di velocità.
Comma 104.5 La precedenza è regolata dai cartelli stradali e dalla segnaletica. I soggetti fragili (pedoni, bambini, anziani, ciclisti e persone con passeggini) hanno sempre la precedenza su ogni strada, salvo diversa indicazione dei semafori.
Comma 104.6 In caso di sinistro stradale, la dinamica deve essere accertata prima di procedere a qualsiasi decurtazione di punti. In caso di mancato rispetto della precedenza sono previste sanzioni amministrative aggiuntive. La guida distratta mediante l’uso di apparecchi elettronici comporta la sospensione della patente per 20 giorni. In caso di omicidio stradale, la patente può essere ritirata per almeno 3 mesi e si procede con processo penale. Nei casi più gravi, con aggravanti multiple, la patente può essere revocata definitivamente e il conducente è interdetto per 10 anni dal frequentare scuole guida, risultando schedato presso l’Autorità Giudiziaria.
Articolo 105 – Reati di incendio
Comma 105.1 Chiunque appicca volontariamente un incendio è punito con sanzione amministrativa fino a 2.000.000 EUR e con la reclusione da 10 a 15 anni. In alternativa, la pena detentiva può essere ridotta a 5 anni qualora l’autore provveda personalmente alla ricostruzione del luogo danneggiato o al completo risarcimento dei danni causati.
Comma 105.2 Nel caso di incendio doloso o colposo che interessi aree forestali o naturali, si applica l’aggravante per inquinamento ambientale e danno irreversibile all’ecosistema, con aumento della pena.
Comma 105.3 I servizi di soccorso antincendio sono di esclusiva competenza pubblica. È vietata l’attività di aziende private nell’ambito della lotta agli incendi e dei servizi pubblici di emergenza.
Comma 105.4 Qualora un’azienda privata svolga abusivamente servizi antincendio, i suoi mezzi saranno sequestrati e nazionalizzati, mentre i responsabili saranno arrestati. Chi ha partecipato attivamente al reato subirà l’aggravante; chi si è astenuto o ha tentato di impedirlo beneficerà di una pena ridotta.
Articolo 106 – Destinazione delle risorse pubbliche
Comma 106.1 Il denaro derivante da imposte, tasse e contributi versati dai cittadini e dalle imprese deve essere utilizzato esclusivamente dal WPSLR, dal Governo nazionale e dalle amministrazioni locali per lo sviluppo, il miglioramento e la manutenzione delle città e del Paese.
Comma 106.2 È severamente vietato utilizzare tali risorse per scopi personali, interessi privati o privilegi di qualsiasi natura. Ogni euro non impiegato per il miglioramento collettivo dovrà essere restituito al contribuente o all’impresa che lo ha versato.
Comma 106.3 In caso di utilizzo illecito o improprio delle risorse pubbliche, il denaro dovrà essere restituito integralmente al contribuente con l’applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva. Tale sanzione sarà raddoppiata in casi gravi e triplicata in caso di rilevanza penale.
Comma 106.4 Vitalizi, cene di rappresentanza, auto di lusso, benefit e ogni altro privilegio personale di politici, parlamentari o amministratori locali devono essere integralmente a loro carico e non possono in alcun caso essere finanziati con denaro pubblico. La violazione di tale divieto comporta la sospensione immediata dalla carica pubblica e l’avvio di un procedimento penale per alto tradimento.
Articolo 107 – Fondi di investimento
Comma 107.1 È istituito il fondo di investimento “WPSLR Real Estate” destinato ai privati e alle piccole imprese. Il WPSLR concede un contributo iniziale fino a 60.000 EUR per la creazione o lo sviluppo di un’impresa o organizzazione. Tale somma dovrà essere restituita in 10 anni mediante 120 rate mensili di circa 500 EUR. In caso di rimborso anticipato completo, all’investitore sarà riconosciuto un premio aggiuntivo del 30% sull’importo concesso.
Comma 107.2 È istituito il fondo di investimento “WPSLR Hyper Real Estate” destinato alle grandi imprese e organizzazioni. Il WPSLR concede un contributo iniziale fino a 10.000.000 EUR. Tale somma dovrà essere restituita in 15 anni mediante 180 rate mensili di circa 55.556 EUR. In caso di rimborso anticipato completo, all’investitore sarà riconosciuto un premio aggiuntivo del 50% sull’importo concesso.
Comma 107.3 I fondi concessi ai sensi del presente articolo devono essere investiti esclusivamente nel territorio della WPSL Republic. È vietato trasferire, esportare o utilizzare tali risorse al di fuori dei confini nazionali.
Comma 107.4 In caso di violazione del vincolo di destinazione territoriale, il fondo sarà sequestrato nella misura del 90%. La parte residua sarà restituita all’interessato. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa di 100.000 EUR per gli imprenditori intermedi e di 400.000 EUR (quadruplo) per i grandi imprenditori.
Articolo 108 – Referendum e autonomia
Comma 108.1 Il referendum può essere indetto ogni anno su iniziativa di un partito politico o su petizione popolare che raccolga almeno 100.000 firme valide. È possibile indire al massimo un referendum ogni sei mesi, per un totale massimo di due referendum all’anno.
Comma 108.2 Sono ammessi referendum costituzionali purché non riguardino gli articoli dichiarati non modificabili (Articoli 1-16). Tali articoli sono protetti da ogni forma di modifica o abrogazione.
Comma 108.3 Sono ammessi referendum amministrativi finalizzati a richiedere l’“Autonomia 50%” per una città o un governatorato. Per poter avanzare tale richiesta sono necessari i seguenti requisiti cumulativi:
- almeno 500.000 abitanti;
- economia autosufficiente;
- chiara volontà popolare espressa tramite referendum;
- collocazione periferica, distante almeno 200 km da grandi centri abitati.
Qualora tali requisiti siano soddisfatti, si procede con un referendum regionale coinvolgente tutte le città del governatorato interessato. In caso di esito positivo (almeno il 50,1% dei consensi validi), si apre una fase di trattative tra gli enti amministrativi, che non può superare i 50 giorni. L’autonomia è definitivamente concessa mediante decreto che richiede la firma congiunta di: Governatore del Governatorato, Amministratore locale della città, Presidente della Repubblica e Leader Supremo (Admin del WPSLR).
Comma 108.4 I referendum per l’“Autonomia 99%” (autonomia totale) sono ammessi esclusivamente per le città capoluogo e richiedono un iter amministrativo e burocratico particolarmente lungo e rigoroso, che può durare diversi anni.
Articolo 109 – Revisione costituzionale
La presente Costituzione può essere modificata solo mediante referendum costituzionale con il raggiungimento della Super Maggioranza del 70% dei consensi validi. Gli Articoli 1-16 sono non modificabili in alcun caso.
Articolo 110 – Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Leader Supremo (Admin del WPSLR) e alla sua promulgazione ufficiale.
Articolo 111 – Promulgazione
La Costituzione della WPSL Republic è promulgata dal Leader Supremo (Admin del WPSLR) nella sua qualità di suprema garanzia dell’ordine costituzionale.
Articolo 112 – Formula finale Questa è la legge fondamentale della WPSL Republic.
Ogni cittadino ha il dovere di rispettarla e il diritto di esserne tutelato.
La presente Costituzione è la legge fondamentale della WPSL Republic. Ogni cittadino ha il dovere di rispettarla e il diritto di esserne tutelato.




